AUTENTICA FIRMA E AUTOCERTIFICAZIONI - Comune di Galeata (FC)

COMUNE | Uffici Comunali | Servizi Demografici | AUTENTICA FIRMA E AUTOCERTIFICAZIONI - Comune di Galeata (FC)

AUTENTICAZIONE DI FIRME

L'autenticazione di firma è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

L'autentica dell firme, o più precisamente delle sottoscrizioni, come indicato nell'art. 21 del d. P.R. 445/2000, non appartiene propriamente ai servizi demografici, bensì all'impiegato incaricato dal Sindaco. Ciò deriva da norme che gli attribuiscono precise e specifiche facoltà; pertanto l'autenticazione da parte del funzionario comunale può avvenire solo nei casi in cui la legge lo consente e per gli atti dalla stessa specificati. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.


L'autentica di firma è possibile per:

  •  dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);

  • su determinati atti relativi le adozioni:

  • quetanze e liberatorie (d.L. n.70/2011,ha introdotto all'art. 8 comma 3-bis della L. 386/1990) ;

  •  passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.);

  • Le firme in materia elettorale (art. 14 L. 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare).


Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, ecc.).


Autentica di firma in casi "speciali"

Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Norme particolari infatti attribuiscono al funzionario dell’ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l’autenticità della firma in calce ad atti relativi a:
- Consenso da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3 lett. e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
- Nomina del difensore, del mandato, della procura speciale o qualsiasi altro atto per cui il codice di procedura penale preveda l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989)
- Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005)
- Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) 
- Sottoscrizioni apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
- Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

Autenticazione di più sottoscrizioni effettuate simultaneamente

Quando allo sportello dei Servizi Demografici si presentano contestualmente due o più persone che devono autenticare una propria sottoscrizione su una istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se l'atto non è esente dal bollo si apporrà una sola marca da bollo, altrimenti si apporranno tante marche da bollo quante sono le sottoscrizioni da autenticare (fanno eccezione le autenticazioni di sottoscrizione effettuate in occasione di un passaggio di proprietà di bene mobile registrato che scontano sempre e comunque una sola marca da bollo).

Atti e documenti da valere all'estero

Se l'atto deve essere prodotto all'estero, affinché abbia valore legale a tutti gli effetti, occorre che la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore debba a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.

Cosa fare se la persona e' impossibilitata ad apporre la sottoscrizione

- Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma, al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
- Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.

Come si fa?


Bisogna presentarsi personalmente presso l'ufficio Servizi Demografici con la documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato.
Oltre il documento da autenticare, va presentata anche la marca da bollo (tranne nei casi esenti).

- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità.

Cosa Occorre?

- Documentazione da Autenticare


- 1 marca da bollo da € 16,00 (tranne nei casi esenti)

Quanto Costa?


€ 0,52 per i diritti di segreteria.

NON si possono invece legalizzare, in quanto non ricadono nelle previsioni di legge, dichiarazioni di volontà. Non si possono quindi legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

A volte si pensa che una delega possa essere legalizzata. In realtà è anch’essa una manifestazione di volontà, e, riflettendoci con attenzione, non è dissimile, come categoria giuridica, da un testamento o un atto di donazione, che tutti sanno essere competenza dei notai.

 

PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTO/MOTO - AUTENTICA DI FIRMA

È possibile fare in Comune l’autentica della firma sul passaggio di proprietà di beni mobili registrati, quali automezzi, (compresi camion e rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di cilindrata e imbarcazioni.

Se il veicolo è cointestato, è richiesta l'autentica di tutti i proprietari.
Se il proprietario è un soggetto giuridico, è richiesta la visura camerale.
Siccome i nuovi certificati di proprietà sono registrati solo informaticamente e non esiste quindi un cartaceo stampabile in fronte/retro, l'interessato deve compilare un modello di dichiarazione di vendita (vedi allegati).

Come si fa?


Il venditore e proprietario del veicolo (indicato nel Foglio Complementare per le auto immatricolate fino al 1992 o nel Certificato di Proprietà per le auto immatricolate dal 1993) compila e firma la Dichiarazione di vendita davanti al funzionario comunale.
L'autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni contenute, ma solo la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento valido.

Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali:
- Gli sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Auto;
- Gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Cosa Occorre?


- Certificato di proprietà (rilasciato dal PRA) del mezzo
- 1 marca da bollo da € 16,00
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Dati anagrafici, Indirizzo e Codice fiscale del compratore
- Indicazione della cifra pattuita

Quanto Costa?
La presentazione della domanda è gratuita ad eccezione del costo di € 0,52 per i diritti di segreteria.

Allegati
 Passaggio di proprietà senza Certificato di proprietà

Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Legge n. 248, 4 agosto 2006 - Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 223, 4 luglio 2006.

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIE

Attesta la conformità all'originale delle copie di documenti. Può essere effettuata dal Pubblico ufficiale che lo ha emesso o presso il quale è depositato l'originale, dal funzionario competente a ricevere la documentazione o presso gli sportelli anagrafici dei Comuni.
 

Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.
 

E' esclusa la autenticazione della copia di un'altra copia, anche se a sua volta già autenticata.

Come si fa?
L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia del documento in originale, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
L'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Cosa Occorre?
- Documento originale e la fotocopia da autenticare;
- 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate del documento (salvo casi di esenzione).

Quanto Costa?
€ 0,52 per diritti di segreteria (€ 0,26 se esente) oltre ai bolli (salvo casi di esenzione).
 


Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (6 valutazioni)