CARTA D'IDENTITA' CARTACEA A DOMICILIO
Nel caso di persone impossibilitate per gravi motivi di salute a recarsi presso lo sportello, una persona incaricata (preferibilmente un familiare) potrà farne richiesta allo sportello.
In tal caso verrà emessa una carta d'identità cartacea.
La validità della carta di identità è:
10 anni per i maggiorenni e la scadenza corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare (giorno del compleanno) pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.;
-
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
-
5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni.
Validità per l'espatrio
Per gli Italiani può avere validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea ed in altri coi quali esistono appositi accordi.
Sulla Carta d'Identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta d'Identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "NON valida per l'espatrio".
Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità non è valida per l'espatrio.
Come si fa?
Il familiare deve presentarsi munito della vecchia carta d'identità dell'interessato scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 giorni prima della scadenza) o di altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da amministrazione italiana) e l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.
L'identificazione e la sottoscrizione avverranno presso il domicilio del cittadino non in grado di recarsi in Comune (ad esempio in quanto degenti, gravi inabilità, allettati, ecc...)
Cosa occorre?
- 3 fototessere recenti e uguali (senza occhiali, risalenti a non più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo);
- il documento d’identità scaduto o deteriorato, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento effettuata presso il Comandi dei Carabinieri;
SCARICA MODELLO RICHIESTA CARTA D'IDENTITA' DOMICILIO
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
È il nuovo documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri, al posto della vecchia carta d'identità cartacea.
La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.
Validità per l'espatrio
Per gli Italiani può avere validità per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea ed in altri coi quali esistono appositi accordi.
Sulla Carta d'Identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta d'Identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "NON valida per l'espatrio".
Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità non è valida per l'espatrio.
Minorenni
Per rilasciare una carta d'identità valida per l'espatrio ad un minorenne, occorre l'assenso di entrambi i genitori. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per l'assenso, può inviare via fax al numero 0543/981221, oppure all'indirizzo mail servizi.demografici@comune.galeata.fc.it
oppure consegnare all’altro genitore, l'apposito modello e la fotocopia della propria carta d'identità.
In caso di carta d'identità non valida per l'espatrio sarà sufficiente la presenza di un genitore e del minore.
Espatrio di minori di 14 anni con accompagnatore
Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persone che non sono i genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso un atto di assenso che deve essere preventivamente vistato dalla Questura.
Cittadini iscritti all'A.I.R.E.
Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E al momento è possibile solo il rilascio della carta di identità cartacea.
La nuova carta di identità elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma la consegna avviene dopo 6 giorni lavorativi.
Dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti
Durante l'emissione della carta d'identità è possibile esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti sottoscrivendo il modulo di adesione.
Codici PIN e PUK
Al termine della richiesta di rilascio della CIE, l'operatore comunale consegnerà al cittadino la prima parte dei codici PIN e PUK associati alla carta d'identità elettronica.
La seconda parte è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE.
Il cittadino deve unire le due metà e conservare con cura i due codici così ottenuti. Essi sono necessari nel momento in cui si utilizza la CIE per accedere a quei servizi digitali in rete, in cui è prevista l'autenticazione mediante CIE
Il codice PIN è necessario per abilitare l’accesso vero e proprio per il tramite della CIE mentre il PUK è necessario per sbloccare il PIN a seguito di tre tentativi errati di immissione.
Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK è possibile richiedere la ristampa recandosi presso l'ufficio anagrafe.
Cosa occorre?
- Residenza nel Comune di Galeata;
- 1 fototessera recente (senza occhiali, risalenti a non più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo);
- tessera sanitaria;
- il documento d’identità scaduto o deteriorato, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento effettuata presso il Comandi dei Carabinieri;
- per i minorenni: in caso di carta d'identità valida per l'espatrio è necessaria la presenza del minore e di entrambi dei genitori. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per l'assenso, può inviare via fax al numero 0543/981021, oppure all'indirizzo mail servizi.demografici@comune.galeata.it oppure consegnare all’altro genitore, l'apposito modello e la fotocopia della propria carta d'identità. In caso di carta d'identità non valida per l'espatrio sarà sufficiente la presenza di un genitore e del minore.
- per i cittadini extra-UE, permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.
Quanto costa?
La CIE ha un costo di € 22,00 da pagare in contanti.
In caso di urgenze improrogabili
La carta d'identità cartacea rimane emissibile solo in casi di urgenza improrogabile (salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a gara/concorso/selezione...) da dimostrare con documentazione probatoria.
In tal caso occorre portare 3 fototessere recenti e uguali (senza occhiali, risalenti a non più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo).
Il costo della carta di identità cartacea è € 5,42 da pagare in contanti.
Allegati
Assenso del genitore per carta d'identità del minore
Richiesta carta d'identità cartacea in deroga
L'assenso all'espatrio del minore di età
E' necessaria la volontà concorde di entrambi i genitori per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore in quanto le disposizioni civilistiche che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare l’articolo 316 del codice civile per cui “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (…)”.
Tale conclusione è avvalorata anche dal Ministero dell’interno nella circolare n. 15/2011, relativa al rilascio della carta d’identità ai minori, laddove si prevede la necessità dell’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e trova indiretta conferma nell’articolo 4 del d.m. 23 dicembre 2015 (recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”) e in particolare dal comma 3-bis aggiunto per effetto del d.m. 31 gennaio 2019 il quale prevede che “La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente”.
L’ipotesi sopra esaminata è quella più ricorrente, nella quale la responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori ed entrambi acconsentono al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio al figlio minorenne; manca tuttavia una disciplina specifica che vada a disciplinare tutte le casistiche diverse nelle quali l’individuazione dei soggetti che devono prestare il proprio assenso si presenta maggiormente complicata.
Si ritiene in questi casi che possano trovare applicazione per analogia le disposizioni contenute nella lettera a) dell’articolo 3 della L. n. 1185/1967 previste per il rilascio del passaporto, per cui:
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per coloro che sono sottoposti alla responsabilità genitoriale ma affidati a persona diversa dai genitori, occorre sia l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sia della persona affidataria;
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per coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria, è necessario l’assenso del tutore;
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per coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria e affidati a persona diversa dal tutore, occorre l’assenso sia del tutore sia della persona affidataria.
In mancanza di uno degli assensi previsti sopra, si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il Tribunale di Vercelli con decreto del 12 dicembre 2014 ha evidenziato che “il provvedimento con cui il giudice tutelare supera e vanifica il diniego al rilascio del passaporto, opposto dall’altro genitore, è volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, quanto piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio. Tale provvedimento, pertanto, è legittimamente emesso nel caso in cui il mancato assenso dell’altro genitore sia meramente pretestuoso ovvero nel caso in cui l’espatrio del richiedente non contrasti con l’interesse della prole”.
del Ministero degli affari esteri ha emanato alcune direttive in merito alla corretta applicazione dell’articolo 3 della L. n. 1185/1967 (vedi in Tribunale di Milano, sez. IX, decreto del 25/07/2014), in cui ha affermato la necessità di acquisire l’atto di assenso da parte di entrambi i genitori ad ogni nuova istanza di passaporto, anche in presenza del consenso preventivo e reciproco dei coniugi, concesso in sede di separazione legale.
L’assenso al rilascio del documento valido per l’espatrio deve pertanto essere attuale, e non può pertanto essere utilizzato l’assenso già espresso al momento del rilascio della precedente carta d’identità, nemmeno nel caso in cui ci si appresta a rifare il documento dopo breve tempo a seguito di furto, smarrimento o deterioramento. Allo stesso modo, si ritiene che anche l’autorizzazione del giudice tutelare eventualmente richiesta debba essere attuale, proprio in funzione delle mutevoli circostanze che possono comportare anche valutazioni diverse.
L’assenso una volta prestato dal genitore si presume rimanga tale per tutto il periodo di validità del documento, sempre che non intervenga successivamente un ripensamento di quell’assenso precedentemente manifestato.
La giurisprudenza ha affermato che i rapporti tra genitori e figli devono ritenersi variabili nel tempo per ragioni diverse, per cui nulla vieta che l’eventuale assenso espresso precedentemente possa essere rivisto (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, nella sentenza dell’8 giugno 2007, n. 1068).
L’articolo 11 della L. n. 1185/1967 prevede il ritiro del passaporto nei casi in cui sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. L’intervenuto dissenso di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale integra una causa ostativa che avrebbe impedito il rilascio del documento valido per l’espatrio al minore. In base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 11 della L.n. 1185/1967, si deve ritenere che la revoca del consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale integri di per sé una causa legittimante il ritiro del passaporto rilasciato in favore del figlio minore, potendo l’intervenuto dissenso essere superato, al pari del mancato consenso al rilascio del passaporto, solo dall’autorizzazione del giudice tutelare, cui spetta di valutare se il rilascio del passaporto corrisponda o meno all’interesse del figlio minore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 5396).
Nel caso di revoca dell’assenso all’espatrio relativamente alla carta d’identità, occorre tuttavia evidenziare che il comune non ha competenza in merito. L’articolo 2 del d.P.R. n. 649/1974 dispone infatti che nei casi in cui è previsto il ritiro del passaporto, le questure in Italia e le autorità diplomatiche e consolari all’estero provvedono ad apporre sulla carta d’identità l’annotazione “documento non valido ai fini dell’espatrio”. A tal fine le predette autorità devono notificare all’interessato un atto indicante l’obbligo di esibire per l’annotazione la carta d’identità, con diffida a non utilizzare il documento per l’espatrio e con l’avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all’articolo 24 della L. n. 1185/1967.
Se al minore è stata rilasciata una carta d’identità elettronica, sulla medesima non potrà essere apposta l’inibitoria all’espatrio e dovrà inevitabilmente essere ritirata a cura della questura o dell’autorità consolare, così come avviene per il passaporto.
La decadenza, la limitazione e la sospesione della responsabilità genitoriale
La decadenza della responsabilità genitoriale può essere pronunciata ai sensi dell’articolo 330 del codice civile dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. La medesima autorità può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore decaduto, quando siano cessate le ragioni iniziali e sia escluso ogni pericolo di arrecare pregiudizi nei confronti del figlio.
Qualora il comportamento del genitore non sia tale da comportare la pronuncia di decadenza, ma appare comune pregiudizievole per il figlio, l’articolo 333 del codice civile prevede che il giudice possa adottare i provvedimenti convenienti e possa anche disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore. Si tratta di provvedimenti aventi un contenuto variabile che possono determinare limitazioni più o meno ampie della responsabilità genitoriale. In ogni caso si tratta di provvedimenti temporanei, in quanto possono essere revocati dal giudice in qualsiasi momento.
La perdita della responsabilità genitoriale può anche derivare ex lege, come pena accessoria rispetto ad una sentenza di condanna penale. Gli articoli 32 e 34 del codice penale stabiliscono che la legge determina i casi nei quali alla condanna deriva la decadenza della responsabilità genitoriale, non lasciando pertanto alcun margine di discrezionalità al giudice.
Nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale ex articolo 330 del codice civile o di decadenza quale pena accessoria ad una condanna penale ex articolo 32 del codice penale, la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio potrà essere formulata autonomamente dall’altro genitore, senza necessità di alcun assenso da parte del genitore decaduto. Analogamente si procederà nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo della predetta sospensione.
Nei casi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, trattandosi di atti a contenuto indeterminato, occorrerà analizzare le singole statuizioni al fine di valutare se il genitore abbia conservato almeno in parte l’esercizio della responsabilità genitoriale.
La richiesta di carta d'identità valida per l'epatrio nel caso di affidamento esclusivo
La L. n. 54/2006 ha introdotto la regola dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in presenza di crisi della coppia genitoriale e dell’impossibilità di proseguire la convivenza. Tuttavia, in determinati casi, il giudice può ritenere che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore e disporre l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
L’articolo 337-quater del codice civile dispone che “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In sostanza l’affido esclusivo determina solo una diversa distribuzione dell’esercizio della responsabilità, non intaccandone la titolarità, che resta in capo ad entrambi i genitori.
Nell’affidamento monogenitoriale l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è richiesto solo per le scelte di maggiore interesse per i figli, fra cui rientra la decisione circa la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, così come affermato dal Ministero dell’interno nella circolare n. 7/1993.
In presenza di una richiesta di documento d’identità con validità per l’espatrio nel caso di minore affidato in via esclusiva ad uno dei genitori occorre sempre richiedere l’assenso di entrambi i genitori. Qualora non fosse possibile ottenere l’assenso del genitore non affidatario, si rende necessario acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare.
Tale conclusione trova conferma nella circolare del Ministero dell’interno n. 7/2012, nella quale si richiama un parere del Ministero della giustizia reso in riferimento al rilascio del passaporto, per cui, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli conviventi o affidati ad uno solo dei genitori, ottenere l’assenso di entrambi i genitori. Il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all’espatrio (articolo 16 della Costituzione) si pone il limite della tutela dei minori (articolo 30 della Costituzione) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.
La richiesta di carta d'identità valida per l'epatrio nel caso di affidamento rafforzato o super-esclusivo
Si tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale, nel quale il giudice oltre a disporre l’affidamento esclusivo, attribuisce al genitore affidatario anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
La fonte che consente l’affidamento super-esclusivo è da ricercarsi nell’articolo 337-quater del codice civile e in particolare nell’inciso “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Tale norma conferma che il giudice può derogare al regime di affidamento esclusivo e determinare una modalità di affidamento ancora più stringente, estromettendo praticamente il genitore non affidatario anche dalle scelte di maggior interesse per il figlio. Il genitore non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale, pur perdendone di fatto l’esercizio, e conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice “quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. In sostanza si assiste ad un differimento temporale dell’intervento del genitore sulle questioni più rilevanti: non più al momento di assumere la decisione, ma successivamente in funzione di vigilanza e di controllo sulle scelte operate dal genitore affidatario, con la possibilità di attivare lo scrutinio giudiziale qualora ritenga tali decisioni contrarie all’interesse del figlio.
In un tale contesto la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (ordinanza del Tribunale di Milano , sz.IX, 20/03/2014).
Come comportarsi in questi casi nel caso di richiesta del documento valido per l’espatrio da parte del solo genitore affidatario?
La risposta non è semplice e non può prescindere da un’analisi accurata del provvedimento del giudice che ha disposto l’affidamento super-esclusivo, in considerazione proprio della duttilità di tale istituto. Nell’affidamento super-esclusivo infatti il giudice può disporre:
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che il genitore affidatario possa adottare autonomamente solo le decisioni di maggiori interesse relative a determinati ambiti della sfera personale del minore, che vengono appositamente indicate nel provvedimento;
-
che il genitore affidatario possa adottare autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse del minore.
Nel primo caso si ritiene che, se il provvedimento non contiene un’indicazione specifica circa il rilascio di documenti validi per l’espatrio, occorra necessariamente acquisire l’assenso del genitore non affidatario o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare.
Nel secondo caso invece si ritiene che il giudice abbia voluto concentrare ogni aspetto decisionale in capo al genitore affidatario, estromettendo completamente l’altro genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale, pur conservandone la titolarità. In tale caso si ritiene sufficiente acquisire l’assenso del genitore affidatario.
Si tratta comunque di decisioni che dovranno essere assunte una volta che sia stato possibile valutare nel dettaglio il provvedimento del giudice.
La richiesta di carta d'identità valida per l'epatrio nel caso di affidamento famigliare
L’articolo 2 della legge n. 184/1983 ha previsto che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
Ove non sia possibile l’affidamento ad una famiglia, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.
Gli affidatari hanno l’esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente agli ordinari rapporti con le autorità scolastiche e sanitarie.
Nel caso di richiesta della carta d’identità con validità per l’espatrio occorre acquisire l’assenso da parte dei genitori o, qualora questi siano sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre necessariamente acquisire anche l’assenso da parte dei soggetti affidatari a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. n. 1185/1967. In mancanza di uno degli assensi prescritti si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. In ogni caso è importante prendere visione e analizzare il provvedimento di affidamento in modo da individuare chiaramente le diverse figure, le relative competenze e le eventuali prescrizioni.
La richiesta di carta d'identità valida per l'epatrio nel caso del minore in stato di adottabilità o in affidamento preadottivo
L’articolo 19 della L. n. 184/1983 prevede che durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale e il tribunale per i minorenni nomina un tutore, oltre ad adottare gli ulteriori provvedimento nell’interesse del minore. Lo stato di adottabilità cessa in seguito all’adozione o per il raggiungimento della maggiore età.
Fin quando il minore è in stato di adottabilità e anche nel periodo di affidamento preadottivo, la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio deve essere presentata dal tutore e deve essere espresso l’assenso da parte dei soggetti affidatari; in mancanza si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
La richiesta di carta d'identità valida per l'epatrio nel caso del minore adottato in casi particolari
L’articolo 44 della L. n. 184/1983 prevede, accanto all’adozione “legittimante”, quattro tipologie di adozioni in casi particolari, applicabili nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:
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l’adozione da parte di parenti fino al sesto grado o di persone legate da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
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l’adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
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l’adozione del minore portatore di handicap, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
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l’adozione per impossibilità di affidamento prea-dottivo.
Il successivo articolo 48 dispone che se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L’effetto più rilevante dell’adozione in casi particolari è l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale in capo all’adottante, il quale assume nei confronti del minore gli obblighi di cui all’articolo 147 del codice civile (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale).
L’articolo 50 prevede che nel caso in cui venga meno la responsabilità genitoriale da parte dell’adottante, il genitore biologico può riprenderne l’esercizio solo previa specifica autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni.
Dal combinato disposto degli articoli 48 e 50 del d.lgs. n. 184/1983 emerge che il genitore “biologico” perde l’esercizio della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per il caso in cui sia coniugato con l’adottante. Tale assunto è compatibile con il principio per cui, nel disciplinare tale istituto che comporta il mantenimento del legame fra l’adottato e la famiglia di origine, il legislatore ha inteso concentrare l’esercizio della responsabilità in capo alla coppia coniugata, evitando eventuali conflitti tra il genitore adottivo ed il genitore biologico.
In questo caso la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio dovrà essere effettuata dai due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (quindi dall’adottante e dal genitore coniugato con l’adottante), non essendo richiesto l’assenso da parte dell’altro genitore.
L'assenza o l'interdizione di uno dei genitori
L’articolo 317 del codice civile dispone che “nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. In presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerta l’esistenza di uno di tali adempimenti, ferma restando la titolarità congiunta della responsabilità genitoriale, l’esercizio si viene a concentrare in capo ad uno solo dei genitori.
Nel caso in cui sia esibita una sentenza passata in giudicato con la quale è dichiarata l’assenza del genitore, la richiesta della carta d’identità con validità per l’espatrio può essere avanzata autonomamente dal genitore presente.
L’incapacità all’esercizio della responsabilità genitoriale può dipendere anche da uno stato di interdizione, per cui il genitore interdetto, pur rimanendo titolare della responsabilità genitoriale, non può tuttavia esercitarla. Anche in questo caso per l’ottenimento della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore è sufficiente la richiesta dell’altro genitore.
La minore età di uno o di entrambi i genitori
Nel nostro ordinamento l’acquisto della capacità di agire, che normalmente avviene con il compimento del diciottesimo anno di età, in alcuni casi può essere anticipato, come nel caso dell’emancipazione o del riconoscimento di filiazione.
L’articolo 316 del codice civile stabilisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. La norma in questione non prevede alcuna limitazione circa l’età minima che deve avere il genitore per poter esercitare la responsabilità genitoriale.
Tali conclusioni sono state confermate dall’ordinanza del Tribunale di Modena in data 16/10/2017 con la quale è stata riconosciuta la piena capacità di agire della madre sedicenne e la sua capacità a decidere e disporre anche nell’interesse della figlia minore in piena autonomia.
La morte del genitore
Nel caso di morte di un genitore, l’esercizio della responsabilità genitoriale viene concentrato sul genitore superstite. In tal caso, laddove il decesso risulti dagli atti anagrafici o dagli atti di stato civile in possesso dell’ufficio, sarà sufficiente acquisire la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio da parte dell’unico genitore vivente. Laddove invece tale evenienza non sia documentata agli atti dell’ufficio, sarà necessario integrare la richiesta con apposita dichiarazione sostitutiva circa il decesso del genitore.
Accedere al servizio
Come si fa
E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe
Cosa si ottiene
La carta d'identità valida per l'epatrio
Normativa
- Regio Decreto n. 635/1940 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza
- Legge n. 1185/1967 - Normativa sui passaporto
- Regio Decreto n. 773/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 437/1999 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica