TESSERA ELETTORALE
La tessera elettorale è il documento che permette all'elettore di votare in tutte le consultazioni elettorali o referendarie e viene rilasciata gratuitamente dal comune di residenza.
La tessera elettorale è strettamente personale ed è a carattere permanente e serve per 18 consultazioni.
Mancanza della tessera elettorale
Coloro che per qualsiasi motivo non dovessero essere in possesso della tessera elettorale, possono rivolgersi in qualsiasi momento all'Ufficio Elettorale comunale.
Immigrazioni da altro Comune e variazione di indirizzo all'interno del Comune di Galeata
L’elettore che si trasferisce nel Comune di Galeata dovrà restituire la tessera elettorale del Comune di precedente iscrizione affinché l’Ufficio Elettorale possa consegnarli una tessera nuova con le nuove indicazioni relative ai collegi elettorali, al suo nuovo indirizzo e al recapito della sezione elettorale in cui potrà recarsi a votare.
L’elettore invece che trasferisce la residenza all’interno del Comune riceverà direttamente al proprio indirizzo, tramite il servizio postale, un’etichetta adesiva da applicare sulla tessera elettorale in corrispondenza dei dati cambiati solo se il cambio di indirizzo comporta una variazione del seggio elettorale.
Sostituzione in caso di furto, smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi per il timbro del seggio elettorale
In caso di deterioramento della tessera o esaurimento degli spazi per il timbro del seggio elettorale, l'Ufficio Elettorale rilascia al titolare un duplicato della stessa, presentando domanda e consegnando l'originale deteriorato o con gli spazi esauriti.
In caso di furto/smarrimento verrà rilasciata una nuova tessera elettorale a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di smarrimento/furto.
In caso di votazioni
L’elettore che si presenterà il giorno delle elezioni alla sezione elettorale per votare dovrà esibire al Presidente del Seggio la tessera elettorale e un documento d’identità personale; l’avvenuta partecipazione al voto verrà attestata dall’apposizione della data della votazione e del timbro della sezione sulla tessera elettorale nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della tessera su un apposito registro.
I cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Galeata, se iscritti nelle apposite liste aggiunte, possono votare per le elezioni Europee e/o Comunali, e per esercitare il diritto di voto viene loro consegnata un’apposita tessera elettorale.
In caso di elezioni, per garantire a chi ha smarrito la tessera elettorale di richiedere il duplicato, l'Ufficio Elettorale sarà aperto nei due giorni precedenti il voto dalle ore 8.00 ore 18.00, mentre nel giorno della votazione sarà aperto negli stessi orari di apertura dei seggi.
Voto assistito
L’elettore affetto da impedimento permanente all’esercizio del diritto di voto in modo autonomo, può richiedere l’apposizione sulla tessera di un timbro che attesti la necessità di accedere al voto assistito, presentando all’Ufficio Elettorale una certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, dalla quale risulti l’impossibilità di esercitare il diritto di voto in modo autonomo.
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
Il Presidente di Seggio è colui che sovraintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere designati in qualita' di Presidente in occasione delle consultazioni popolari.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo
L'Albo dei Presidenti di Seggio viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte dei soggetti interessati.
Per iscriversi, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galeata
- essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore
- non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni
- non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate)
- non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti
- non essere segretari comunali, nè dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 1 al 31 ottobre, consegnadola personalmente c/o Comune di Galeata, Ufficio Protocollo, Piazza Fratti 2, oppure può essere spedita per posta o fax allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di dicembre successivo.
L'iscrizione all'albo è permanente, si rimane iscritti sino a quando si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti. Il presidente di seggio elettorale e' nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo.
Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.
Quali sono i compiti dei Presidenti di seggio elettorale?
Il Presidente è responsabile di tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento delle operazioni di voto: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.
Potestà di decisione del presidente dell’ufficio di sezione.
Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all’Ufficio comunale per il Referendum.
Inoltre le decisioni del presidente dell’ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio comunale per il Referendum.
Poteri di polizia spettanti al presidente dell’ufficio di sezione.
Il presidente è investito dei poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).
Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).
Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).
Qual è il compenso dei Presidenti di seggio elettorale?
I Presidenti di seggio elettorale hanno diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione.
I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali; si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Modulistica
Modulo domanda di iscrizione
Modulo domanda di cancellazione
Normativa- Legge n. 53/1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Lo scrutatore é colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare il seggio.L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la nomina di scrutatore.
L'Albo degli Scrutatori di Seggio viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte dei soggetti interessati.
Per iscriversi, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galeata
- aver assolto gli obblighi scolastici
- non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate)
- non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti
- non essere segretari comunali, nè dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre, consegnadola personalmente c/o Comune di Galeata, Ufficio Protocollo, Piazza Fratti 2, oppure può essere spedita per posta o fax allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di Scrutatore di Seggio, deve presentare entro il 31 dicembre domanda di cancellazione dall'albo, in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale o scaricabile da questa pagina.
Le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale che, accertati i requisiti dei richiedenti, inserisce entro il 15 gennaio di ogni anno i nuovi nominativi nell'Albo. Non è necessario ripresentare la domanda ogni anno. A coloro non inclusi nell'Albo, viene inviata per iscritto una comunicazione contenente i motivi del rifiuto.
In occasione delle Consultazioni elettorali gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, omposta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, che procede anche alla formazione di una graduatoria di scrutatori supplenti.
Le nomine dei titolari vengono notificate agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. L'eventuale impedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica; in sostituzione, il Sindaco nomina gli scrutatori supplenti a cui notifica la nomina (non oltre il terzo giorno precedente la data delle elezioni).
Con quali modalità vengono scelti e nominati gli scrutatori di seggio elettorale?
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
In considerazione dei compiti che gli scrutatori devono compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere garantita da personale in grado di garantire il regolare svolgimento delle operazioni del seggio, pertanto la scelta degli scrutatori da nominare dovrebbe ricadere, per quanto possibile, su persone che per affidabilità e serietà note e conosciute assicureranno il preciso adempimento di tutti i lavori del seggio (così come, a cura del Sindaco, avviene per la proposta di nomina dei Presidenti alla Corte d’Appello e per la scelta del Segretario che il Presidente nomina sulla base di un rapporto fiduciario). Si rammenti, a tal proposito, che tra gli scrutatori, il Presidente di seggio dovrà nominare un Vice Presidente con il compito di sostituirlo in tutto e per tutto nei momenti di sua assenza, potendo (e dovendo) pertanto contare sulla sua affidabilità.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali. Si ritiene inoltre di porre in evidenza quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, laddove è previsto:
- Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
- Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 [che elencano i compiti dello scrutatore, n,d.r.] è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
- Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
- In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
Il contesto della disciplina richiamata e le considerazioni di merito, renderebbero evidente l’opportunità di non lasciare “al caso” o al sorteggioall’individuazione di criteri diversi dalla provata esperienza e responsabilità degli scrutatori la scelta di questi ultimi per la composizione del seggio elettorale. Ciò anche a tutela di persone che, per non essere pienamente a conoscenza del ruolo, potrebbero ritrovarsi in spiacevoli ed imbarazzanti situazioni di rischio.
Si ritiene inoltre di sottolineare, proprio in ragione di quanto fin qui esaminato, che l’Albo degli scrutatori, così come l’Albo dei Presidenti, non può essere considerato alla stregua di una “graduatoria” pubblica dalla quale attingere per somministrare lavoro e, conseguentemente, una ricompensa in danaro (tant’è che quanto è da corrispondere ai componenti del seggio ricade sotto la categoria dell’“onorario” e non del compenso). La disponibilità allo svolgimento dell’ufficio di scrutatore, mediante domanda di iscrizione all’Albo, è da considerarsi desiderio della persona di fruire di un diritto e di adempiere ad un dovere civico, il che implica un impegno disinteressato e libero da diverse ed altre condizioni.
La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960
La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.
Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica ed eventualmente del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.
Peraltro, se la domenica o eventualmente il lunedì si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che nei giorni precedenti hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene
che questi possano riassumere le predette funzioni.
Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.
Quando vengono eletti gli scrutatori dei seggi elettorali?
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L'avviso è affisso all'Albo pretorio del Comune e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.
Quali sono i compiti degli scrutatori di seggio elettorale?
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
Potestà consultiva degli scrutatori
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957) e qualora il presidente intenda emanare l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Potestà di decisione degli scrutatori
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).
Qual è il compenso dello scrutatore?
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologi di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Modulistica
Modulo domanda di iscrizione
Modulo domanda di cancellazione
Normativa- Legge n. 95/1989 - Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scutatore
- Legge n. 53/1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale