MATRIMONIO - UNIONI CIVILI - Comune di Galeata (FC)

COMUNE | Uffici Comunali | Servizi Demografici | MATRIMONIO - UNIONI CIVILI - Comune di Galeata (FC)

Matrimonio, unioni civili, separazione e divorzi

 

ACCORDI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO IN COMUNE

Dall'11 dicembre 2014 è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, però a determinate condizioni.
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

E' possibile procedere alla separazione o al divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.


Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad ECCEZIONE dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Come si fa?
I due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile, il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
Quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile. E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. 

Il Comune di Galeata è competente a ricevere la dichiarazione se:

  • il matrimonio è stato celebrato a Galeata;
  • il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Galeata;
  • almeno uno dei 2 coniugi è residente a Galeata.


Le fasi dell'accordo

  • Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste (vedi allegati);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo. ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Tempi per poter presentare la domanda di divorzio
Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione.
 

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
    I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.


Cosa occorre?

  • Per i coniugi che si accordano per il divorzio, copia conforme all'originale dell'atto di separazione rilasciato dal Tribunale;
  • documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
  • versamento di € 16 per i diritti di segreteria



Modulistica
 Dichiarazione sostitutiva per divorzio

 Dichiarazione sostitutiva per modifica condizioni separazione/divorzio

 Dichiarazione sostitutiva per separazione
NormativaDecreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

 

ESTRATTI PER RIASSUNTO DI ATTI DI MATRIMONIO

I certificati di stato civile attestano situazioni desunte nei Registri di Stato Civile, quali la nascita, il matrimonio, la morte.
Possono essere sostituiti da autocertificazione.
Gli estratti per riassunto degli atti di Stato Civile possono essere richiesti unicamente nel Comune di evento o nel comune di trascrizione dell'atto.
Nell'estratto per riassunto compaiono le annotazioni che hanno attinenza e rilievo giuridico.

NASCITA: L’estratto per riassunto di nascita attesta la nascita dell’individuo così come desunta dal relativo atto di nascita. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate e la dichiarazione di conformità all’originale.
L’estratto per copia integrale di nascita può essere rilasciato solo per motivato interesse qualora non vi sia divieto di legge.
 

MATRIMONIO: L’estratto per riassunto di matrimonio attesta il matrimonio dell’individuo così come desunto dal relativo atto. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate, in particolare, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.
 

MORTE: L’estratto per riassunto di morte: attesta il decesso dell’individuo così come desunta dal relativo atto di morte.
L’estratto per copia integrale di morte: la sua richiesta è eccezionale e deve essere motivata da particolari interessi così come evidenziato dall’art. 81, comma 2 del d.P.R. 396/2000.
Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate e la dichiarazione di conformità all’originale.

NormativaDecreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Legge sulla Privacy)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente.
La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Modalità e procedimento
Per poter contrarre matrimonio civile è necessario fare richiesta di pubblicazioni. 
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
L'atto di pubblicazione resterà affisso all'Albo delle Pubblicazioni matrimoniali del Comune per un periodo di otto giorni consecutivi.

Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.

- Se i nubendi sono residenti in Comuni differenti, è sufficiente richiedere la pubblicazione in uno dei due Comuni.
- Se i nubendi non sono residenti a Galeata ma desiderano sposarsi a Galeata devono prima concordare la data del matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile, e successivamente procedere con le pubblicazioni presso il loro Comune di residenza.
- Se uno dei due nubendi è residente in un altro Comune, le pubblicazioni vanno inviate al comune di residenza per identica affissione telematica.

Come si fa?
Per richiedere le pubblicazioni o avviare la pratica, i nubendi devono recarsi in Comune presso l'ufficio di Stato Civile.

Cosa occorre?

  • 1 marca da bollo da € 16,00 (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune);
  • Almeno uno dei 2 nubendi deve essere residente a Galeata;
  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • per gli stranieri, nulla osta del Consolato Straniero in Italia debitamente legalizzato
  • per i minorenni che abbiano compiuto i 16 anni, Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Bologna;
  • in caso di matrimonio concordatario (religioso o culti ammessi dallo Stato), richiesta di pubblicazioni da parte del parroco o del ministro di culto competente per territorio.

Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

L'opposizione al matrimonio
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.

I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.

  • L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
  • L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
  • La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
  • Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.


L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato multiplo – residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
Al contrario, se l’ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del Dpr 396/2000. Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto. A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).
Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione.
Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione.
L’ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.
La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.

I soggetti legittimati a fare opposizione
Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione:

  • i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
  • il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
  • il P.M., quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del Dpr 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
  • il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
  • i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
  • l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.


A chi e quando presentare l'atto di opposizione
L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del Dpr 396/2000).
L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del Dpr 396/2000).
La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio.
La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
L’ufficiale di stato civile cui venga notificata l’opposizione (o ai nubendi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del Dpr 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile.
Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’ufficiale di stato civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n.847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta.
Sulla opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.).
Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei nubendi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito.



Normativa 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

 

REGIME PATRIMONIALE

Prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, gli interessati devono decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del loro patrimonio.
Con il matrimonio o l'unione civile è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni.
Nel corso della vita matrimoniale o dell'unione civile la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio dello Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o unione civile.

Regime della Comunione dei beni
Si instaura automaticamente al momento del matrimonio o dell'unione civile se gli interessati non manifestano volontà diverse. La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo l'evento, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambe le parti. I beni già in possesso di uno o dell'altro  prima del matrimonio o dell'unione civile restano di sua esclusiva proprietà.

Regime della separazione dei beni
Si costituisce all'atto della celebrazione, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio o unione civile.

Tale dichiarazione va resa:

  • in caso di matrimonio civie o unione civile, direttamente all'Ufficiale di Stato Civile
  • in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione al parroco o ministro di culto celebrante.


Con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio o l'unione civile, e ne ha il godimento a l'amministrazione. I beni acquistati prima del matrimonio o unione civile sono sempre esclusi.

Regime patrimoniale art. 30 l. 218/1995
I rapporti personali tra le parti aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale o unione civile è prevalentemente localizzata.
La legge  218/95 prevede che i coniugi o gli uniti civilmente possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. Pertanto all'atto della celebrazione del matrimonio, civile o concordatario, o dell'unione civile le parti manifastano la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana ed in questo caso indicano il regime di separazione o comunione dei beni).

Normativa
-

Art. 30 legge 218/1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Pubblicato il   martedì 24 settembre 2019

 

 

UNIONI CIVILI

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile.
Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

Diritti e doveri 
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni  e saranno a loro applicate  le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Impedimento o nullità
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell'unione
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello stato civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’autorità diplomatica italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’unione civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel registro le unioni civili, contratte all’stero, tra persone di sesso diverso.

Come si fa?
Chi intente costituire un'unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello stato civile di un comune a loro scelta.
L'ufficiale dello stato civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di unione civile, che dovrà essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’ufficiale dello stato civile in un comune di loro scelta.
La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.
Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o comunione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la rihciesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.

I controlli
L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

Il nulla osta per i cittadini stranieri
Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’unione o matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’unione civile.

Costituzione dell'unione civile
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
Dell'avvenuta unione l'ufficiale dello stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.

NormativaLegge 76/2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144/2016 - Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (2 valutazioni)