CAMBIO DI INDIRIZZO (ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GALEATA)
Il cittadino residente a Galeata che intende trasferire la propria residenza da un indirizzo ad un altro all'interno del Comune stesso, deve comunicarlo all'Ufficio competente, al fine di registrare la variazione.
Come si fa?
Per effettuare il cambio di indirizzo bisogna presentare richiesta su apposito modulo debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente all'ufficio anagrafe,
- via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0543.981021
- via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo galeata@cert.provincia.fc.it
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo servizi.demografici@comune.galeata.fc.it
L'Ufficio Anagrafe rilascia:
- comunicazione di avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
- ricevute per i libretti delle auto/moto intestate*.
* Con circolare del 09-10-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione.
Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità.
Cosa occorre?
- Avere la dimora abituale.
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità.
- Se la pratica è trasmessa telematicamente è necessario allegare una fotocopia o scansione del documento.
- Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti.
- Recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, o fax).
- Se entra a far parte di una famiglia già residente occorre la firma di accettazione in famiglia di un componente già residente e un suo documento di riconoscimento (o presenza allo sportello).
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza.
- Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore (vedi allegati) o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido o indicazione completa delle generalità e residenza dell'altro genitore.
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo + fotocopia del permesso scaduto).
- Titolo del possesso sull'alloggio (proprietà, o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc).
Copia del contratto registrato, o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della registrazione del contratto.
In alternativa presentare il modulo di assenso del proprietario. E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante, o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la "residenza" nell'abitazione di sua proprietà.
In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".
Quanto tempo serve?
- Entro 2 gg dalla dichiarazione resa allo sportello, l'Ufficio procede alla registrazione della variazione. Il cittadino può pertanto richiedere i certificati.
- Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
- Se entro il 45esimo giorno non avrà ricevuto comunicazioni, l'istanza si intenderà accolta e il procedimento definitivamente concluso ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
Modulo cambio d'indirizzo (doc)
Dichiarazione di assenso al trasferimento di minore
Dichiarazione di assenso del proprietario
Indicazioni compilazione modulo
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
I cittadini che si trasferiscono a Galeata, provenendo da Comune diverso, devono comunicare tale variazione - tramite specifica dichiarazione - all'Ufficio Anagrafe, che provvederà poi a trasmettere la richiesta di cancellazione al Comune di precedente abitazione.
Contemporaneamente il Comune, a pratica conclusa, provvederà ad informare la Motorizzazione per l'aggiornamento dell'indirizzo sul libretto di circolazione.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
Come si fa?
Per effettuare l'iscrizione anagrafica bisogna presentare richiesta su apposito modello debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente all'ufficio anagrafe, dove vi verrà rilasciata una "ricevuta di consegna"
- via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0543.981021
- via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo galeata@cert.provincia.fc.it
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo servizi.demografici@comune.galeata.fc.it
mailto:anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it
L'Ufficio Anagrafe rilascia:
- comunicazione di avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
- ricevute per i libretti delle auto/moto intestate*.
* Con circolare del 09-10-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione.
Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità.
Cosa occorre?
- Avere la dimora abituale.
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità.
Se la pratica è trasmessa telematicamente è necessario allegare una fotocopia o scansione del documento. - Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti.
- Recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, o fax).
- Codice fiscale.
- Se entra a far parte di una famiglia già residente occorre la firma di accettazione in famiglia di un componente già residente e un suo documento di riconoscimento (o presenza allo sportello).
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza.
- Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore (vedi allegati) o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido o indicazione completa delle generalità e residenza dell'altro genitore.
- Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo + fotocopia del permesso scaduto).
- Per i cittadini UE: Certificato di regolare soggiorno/soggiorno permanente o dimostrazione dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007.
- Titolo del possesso sull'alloggio (proprietà, o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc).
Copia del contratto registrato, o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della registrazione del contratto.
In alternativa presentare il modulo di assenso del proprietario (. E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante, o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la "residenza" nell'abitazione di sua proprietà.
In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".
Quanto tempo serve?
- Entro 2 gg dalla dichiarazione resa allo sportello, l'Ufficio procede alla registrazione della variazione. Il cittadino può pertanto richiedere i certificati.
- Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
- Se entro il 45esimo giorno non avrà ricevuto comunicazioni, l'istanza si intenderà accolta e il procedimento definitivamente concluso ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
Modulo cambio di residenza/iscrizione anagrafica (doc)
Dichiarazione di assenso al trasferimento di minore
Dichiarazione di assenso del proprietario
Indicazioni compilazione modulo
Normativa Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
- Decreto Legge n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ISCRIZIONE DALL'ESTERO DI CITTADINO COMUNITARIO
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
I cittadini comunitari soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione del Comune di residenza.
Il procedimento consente l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione di Galeata di un cittadino UE e dei paesi assimilati (Svizzera, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Città del Vaticano, Norvegia, Liechtenstein, Islanda), con provenienza dall’estero, per le motivazioni specificate nel Dlgs 30/2007.
La registrazione in anagrafe è obbligatoria per essere regolarmente soggiornante decorsi i tre mesi; è onere del cittadino dimostrare con qualsiasi mezzo probatorio la presenza in Italia da più di tre mesi.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
Il cittadino dell'Unione europea può, contemporaneamente alla richiesta di iscrizione anagrafica dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità, richiedere il rilascio dell'attestazione di soggiorno.
Per il rilascio non serve altra documentazione se non quella già presentata per l'iscrizione in anagrafe oltre che una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta e una marca da bollo da € 16,00 per ogni attestazione rilasciata.
Come si fa?
Per effettuare l'iscrizione anagrafica bisogna presentare richiesta su apposito modello debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente all'ufficio anagrafe, dove vi verrà rilasciata una "ricevuta di consegna"
- via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0543.981021
- via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo galeata@cert.provincia.fc.it
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo servizi.demografici@comune.galeata.fc.it
L'Ufficio Anagrafe rilascia:
- comunicazione di avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
- ricevute per i libretti delle auto/moto intestate.
* Con circolare del 09-10-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione.
Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità.
Requisiti specifici per l'iscrizione in anagrafe:
- lavoratore (subordinato o autonomo)
- studente o non lavoratore
- familiare* di cittadino UE lavoratore o studente/non lavoratore
- familiare* di cittadino extra UE
- familiare* di cittadino italiano
- attualmente disoccupato (già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale)
- partner/familiare* a carico o convivente non compreso nei casi sopra/assistito per motivi di salute dal citt. UE
* Per “familiare” sia comunitario che non comunitario si intende:
- il coniuge o l'unito civilmente;
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
- i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
A) Lavoratore (subordinato o autonomo):
Documentazione che attesti l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Questo presupposto viene documentato:
- per i lavoratori subordinati in uno dei seguenti modi: ultima busta paga o ricevuta di versamento dei contributi all’INPS o contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL o comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego o ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori autonomi da: certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale o attestazione di attribuzione della partita Iva o iscrizione nell’albo professionale.
B) Studente o non lavoratore:
1) Disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il paramentro dell'importo dell'assegno sociale, che per l'anno 2019 è il seguente:
€ 5.954 per 1 persona;
€ 2.977 per ogni familiare in più.
Tali risorse non devono necessariamente essere personali del richiedente, ma possono anche essere elargite da terzi.
2) Polizza assicurativa, pubblica o privata, che sia valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale di tutti i rischi sanitari. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria ai fini dell’iscrizione anagrafica.
3) Solo per chi è iscritto ad un corso di studio o di formazione professionale: documentazione comprovante l’iscrizione al corso di studio o di formazione professionale.
C) Familiare di cittadini UE:
1) Atti originali, in regola con le norme su legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di famigliare con il cittadino UE ai sensi dell’articolo 2 del d.Lgs. 30/2007.
2) Dimostrazione dei requisiti di soggiorno da parte cittadino UE al quale il famigliare si ricongiunge.
D) Familiare di cittadini extra UE:
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione.
E) Familiare di cittadini italiani:
In quanto familiare (coniuge, figlio, ecc.) di cittadino italiano, vi è diritto di soggiorno (art. 15, 4 D. Lgs. 6/2/2007, n. 30). Il legame di parentela deve essere dimostrato con documenti autentici.
F) Attualmente disoccupato
Mantiene lo status di lavoratore il disoccupato (perdita del lavoro involontaria) che abbia lavorato più di 12 mesi o, se ha lavorato meno di un anno, mantiene tale status per soli 12 mesi dalla data di termine del lavoro. Si dimostra la disoccupazione con la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) del Centro per l'impiego e l'eventuale percorso lavorativo.
Rimane lavoratore anche l’inabile al lavoro, l’infortunio o l’iscrizione ad un corso di formazione, la dimostrazione dovrà essere data dalla presentazione del contratto precedente e dalla certificazione medica o di iscrizione al corso.
Cosa occorre?
- Avere la dimora abituale.
- Documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di provenienza (passaporto o carta d'identità straniera)
- Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti.
- Recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, o fax).
- Se entra a far parte di una famiglia già residente occorre la firma di accettazione in famiglia di un componente già residente e un suo documento di riconoscimento (o presenza allo sportello).
- Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Titolo del possesso sull'alloggio (proprietà, o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc).
Copia del contratto registrato, o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della registrazione del contratto.
In alternativa presentare il modulo di assenso del proprietario. E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante, o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la "residenza" nell'abitazione di sua proprietà.
In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".
- Dimostrazione dei requisiti di soggiorno in base al Decreto Legislativo 30/2007 (vedi sopra).
Quanto tempo serve?
- Entro 2 gg dalla dichiarazione resa allo sportello, l'Ufficio procede alla registrazione della variazione. Il cittadino può pertanto richiedere i certificati.
- Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
- Se entro il 45esimo giorno non avrà ricevuto comunicazioni, l'istanza si intenderà accolta e il procedimento definitivamente concluso ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
Modulo cambio di residenza/iscrizione anagrafica (doc)
Dichiarazione di assenso del proprietario
Indicazioni compilazione modulo
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
- Decreto Legge n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Decreto Legislativo n. 30/2007 - Diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
ISCRIZIONE DALL'ESTERO DI CITTADINO EXTRA UE
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Il procedimento consente l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione di GALEATA di un cittadino extra UE con provenienza dall’estero.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
Come si fa?
Per effettuare l'iscrizione anagrafica bisogna presentare richiesta su apposito modello debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente all'ufficio anagrafe, dove vi verrà rilasciata una "ricevuta di consegna"
- via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0543.971021
- via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo galeata@cert.provincia.fc.it
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo servizi.demografici@comune.galeata.fc.it
L'Ufficio Anagrafe rilascia:
- comunicazione di avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
- ricevute per i libretti delle auto/moto intestate*
* Con circolare del 09-10-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione.
Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità..
Cosa occorre?
- Avere la dimora abituale.
- Passaporto o documento equipollente in corso di validità.
- Permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, oppure in attesa di primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure in attesa di primo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
- Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti.
- Recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, o fax).
- Se entra a far parte di una famiglia già residente occorre la firma di accettazione in famiglia di un componente già residente e un suo documento di riconoscimento (o presenza allo sportello).
- Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
- Titolo del possesso sull'alloggio (proprietà, o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc).
Copia del contratto registrato, o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della registrazione del contratto.
In alternativa presentare il modulo di assenso del proprietario. E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante, o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la "residenza" nell'abitazione di sua proprietà.
In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".
- Dimostrazione dei requisiti di soggiorno in base al Decreto Legislativo 30/2007 (vedi sopra).
Quanto tempo serve?
- Entro 2 gg dalla dichiarazione resa allo sportello, l'Ufficio procede alla registrazione della variazione. Il cittadino può pertanto richiedere i certificati.
- Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
- Se entro il 45esimo giorno non avrà ricevuto comunicazioni, l'istanza si intenderà accolta e il procedimento definitivamente concluso ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
Modulo cambio di residenza/iscrizione anagrafica (doc)
Dichiarazione di assenso del proprietario
Indicazioni compilazione modulo
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
- Decreto Legge n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ISCRIZIONE DALL'ESTERO DI CITTADINO ITALIANO ISCRITTO ALL'AIRE - RIMPATRIO
Il procedimento consente l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione di Forlimpopoli di un cittadino Italiano con provenienza dall’estero, iscritto all'AIRE (anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di GALEATA o di altro Comune.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
Come si fa?
Per effettuare l'iscrizione anagrafica bisogna presentare richiesta su apposito modello debitamente compilato con i dati di tutte le persone che si spostano, e sottoscritto da tutti maggiorenni (i quali debbono anche allegare fotocopia dei documenti di identità).
E' possibile compilare e trasmettere la dichiarazione del cambio di indirizzo, completa della documentazione necessaria, scegliendo una delle seguenti modalità:
- direttamente all'ufficio anagrafe, dove vi verrà rilasciata una "ricevuta di consegna"
- via fax (con fotocopia della carta d'identità) al numero 0543.981021
- via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo galeata@cert.provincia.fc.it
- via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo
servizi.demografici@comune.galeata.fc.it
L'Ufficio Anagrafe rilascia:
- comunicazione di avvio del procedimento con tutte le informazioni pratiche;
- ricevute per i libretti delle auto/moto intestate.
* Con circolare del 09-10-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto che la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli senza il rilascio al cittadino del tagliando da applicare sulla Carta di Circolazione.
Il cittadino, previa registrazione gratuita sul Portale dell'Automobilista, può effettuare il download dell'attestazione contenente i dati di residenza registrati nell'Archivio Nazionale Veicoli, da esibire in caso di necessità.
Cosa occorre?
- Avere la dimora abituale.
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità.
Se la pratica è trasmessa telematicamente è necessario allegare una fotocopia o scansione del documento. - Dichiarazione di un componente maggiorenne su apposito modulo, sottoscritta da tutti gli altri componenti.
- Recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, o fax).
- Codice fiscale.
- Se entra a far parte di una famiglia già residente occorre la firma di accettazione in famiglia di un componente già residente e un suo documento di riconoscimento (o presenza allo sportello).
- Se ingresso in convivenza: dichiarazione del Responsabile della Convivenza.
- Se presenza di minori che si spostano con un solo genitore: assenso dell'altro genitore (vedi allegati) o decreto del Tribunale in cui si evince l'affido o indicazione completa delle generalità e residenza dell'altro genitore.
- Passaporto o documento equipollente.
- Titolo del possesso sull'alloggio (proprietà, o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc).
Copia del contratto registrato, o dichiarazione sostitutiva con gli estremi della registrazione del contratto.
In alternativa presentare il modulo di assenso del proprietario. E' il modulo che il proprietario, che non sia il dichiarante, o quando il dichiarante stesso non presenta un contratto di affitto registrato, deve obbligatoriamente compilare per autorizzare la "residenza" nell'abitazione di sua proprietà.
In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".
Quanto tempo serve?
- Entro 2 gg dalla dichiarazione resa allo sportello, l'Ufficio procede alla registrazione della variazione. Il cittadino può pertanto richiedere i certificati.
- Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio Anagrafe, avvalendosi della Polizia Municipale, effettuerà i controlli per accertare l'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
- Se entro il 45esimo giorno non avrà ricevuto comunicazioni, l'istanza si intenderà accolta e il procedimento definitivamente concluso ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
Modulo cambio di residenza/iscrizione anagrafica (doc)
Dichiarazione di assenso al trasferimento di minore
Dichiarazione di assenso del proprietario
Indicazioni compilazione modulo
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1989 - Approvazione regolamento sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero
SEGNALAZIONE PER AVVIARE UNA PRATICA DI CANCELLAZIONE O VARIAZIONE ANAGRAFICA
Il Comune, al fine di provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, su segnalazione di cittadini o d'ufficio, può verificare la dimora abituale dei cittadini, ordinando gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati relativi alle loro posizioni anagrafiche.
Come si fa?
Il cittadino che ha un interesse motivato può effettuare una segnalazione presso lo sportello su situazioni anagrafiche di altri cittadini riguardanti la dimora abituale. Una volta verificata la sussistenza della segnalazione l'ufficio provvederà ad avviare una pratica anagrafica di cancellazione/variazione/iscrizione nei confronti del cittadino segnalato.
Cosa occorre?
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità.
- Segnalazione del cittadino (vedi allegati)
Allegati
Modulo segnalazione emigrazione
Normativa
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione
CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune;
- I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
Come richiedere l'istituzione di una convivenza di fatto
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
Diritti
Ordinamento penitenziario
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
Malattia o ricovero
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.
Diritto all'assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza .
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.
Normativa