AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI NOTORI
Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazione) o conosciute direttamente dal cittadino e riferite a se stesso o a terze persone (dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Come si fa?
La dichiarazione può avere come destinatario finale una Pubblica Amministrazione/Gestore Concessionario Pubblico Servizio e ora anche dai privati, e può essere resa da persone maggiorenni non interdette.
Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art. 2 del D.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.
Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto. Naturalmente, come già avviene tra le P.A., si potrà comunque rilasciare un’informativa o un certificato, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione, e deve sempre essere totalmente gratuita.
Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte all'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, relative ai controlli. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un’attenuazione dell’obbligo di controlli, che ora dev’essere proporzionato “al rischio e all’entità del beneficio”: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono resi le dichiarazioni.”.
a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
Scrivere su carta semplice e firmare sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) oppure compilare modelli prestampati di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici.
b) Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
Dichiarare su carta semplice o modello prestampato fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e sottoscriverli davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure allegare alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Nel caso in cui si richieda l'autentica della sottoscrizione: autenticazione di firma
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Allegati
Dichiarazione sostitutiva di domicilio
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generica (1 dichiarante)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generica (2 dichiaranti)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi (con testamento)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi (senza testamento)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà famiglie e residenza
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.